Art. 789 Codice Navigazione Lavoro aereo per conto di terzi
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. I servizi di lavoro aereo per conto di terzi sono esercitati da soggetti titolari di una licenza di esercizio rilasciata dall’ENAC, alle condizioni e nei limiti stabiliti dal presente capo, nonché dai regolamenti dell’ENAC.