Art. 780 Codice Navigazione Condivisione di codici di volo e accordi commerciali fra vettori
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Nella combinazione di più trasporti aerei che utilizzano lo stesso codice di volo e in ogni altro accordo commerciale, i vettori sono tenuti a rispettare le regole di concorrenza, i requisiti di sicurezza prescritti, nonché ad assolvere gli obblighi di informazione di cui all’articolo 943.