Art. 765 Codice Navigazione Impiego dell’aeromobile
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. L’aeromobile può essere adibito soltanto al servizio o all’impiego consentito alla categoria alla quale, dal certificato di navigabilità, risulta assegnato.
2. Tuttavia l’aeromobile può essere destinato ad un servizio o ad un impiego proprio della categoria che importa attitudini tecniche minori; ma in tal caso non si applica il più favorevole regime previsto per gli aeromobili della categoria inferiore.