Art. 765 Codice Navigazione Impiego dell’aeromobile

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. L’aeromobile può essere adibito soltanto al servizio o all’impiego consentito alla categoria alla quale, dal certificato di navigabilità, risulta assegnato.

2. Tuttavia l’aeromobile può essere destinato ad un servizio o ad un impiego proprio della categoria che importa attitudini tecniche minori; ma in tal caso non si applica il più favorevole regime previsto per gli aeromobili della categoria inferiore.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.