Art. 682 Codice Navigazione Provvedimento di autorizzazione

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Il provvedimento di autorizzazione a procedere a sequestro giudiziario o conservativo deve contenere:
1) il divieto al proprietario debitore di disporre della nave o dei carati senza ordine di giustizia;
2) l’intimazione al comandante di non far partire la nave, e, se si tratta di nave in corso di navigazione, di non farla ripartire dal porto di arrivo;
3) gli elementi di individuazione della nave o del galleggiante, cui si riferisce l’autorizzazione.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.