Art. 645 Codice Navigazione Navi non soggette a pignoramento e a sequestro

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Non possono formare oggetto di espropriazione forzata né di misure cautelari:
a) le navi da guerra, comprese le navi in costruzione per conto della marina militare nazionale;
b) le navi adibite alle linee di navigazione, dichiarate di preminente interesse nazionale dal ministro per le comunicazioni, se non sia intervenuta la autorizzazione del ministro medesimo;
c) le navi adibite ai servizi pubblici di linea o di rimorchio della navigazione interna, se non sia intervenuta l’autorizzazione del ministro per le comunicazioni;
d) le navi e i galleggianti, pronti a partire o in corso di navigazione, purché non si tratti di debiti a causa del viaggio che stanno per intraprendere o che proseguono. La nave marittima si reputa pronta a partire quando il comandante ha ricevuto le spedizioni, e la nave della navigazione interna quando il comandante di porto ha dato la relativa autorizzazione.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.