Art. 614 Codice Navigazione Adunanza di discussione

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Nel giorno stabilito per la convocazione, il pretore assistito dal liquidatore procede, in presenza degli interessati, all’esame degli atti indicati nel primo comma dell’articolo 612 e dei documenti prodotti.

2. Esaurito tale esame, il pretore fissa con ordinanza il termine entro il quale il liquidatore è tenuto a depositare, presso la cancelleria, il regolamento contributorio.

3. Il termine di deposito può essere prorogato a norma dell’articolo 154 del codice di procedura civile.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.