Art. 602 Codice Navigazione Arbitrato dei consulenti tecnici
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Le parti possono d’accordo chiedere al giudice istruttore che la decisione sia rimessa a un collegio arbitrale composto dai consulenti nominati d’ufficio, e, qualora il numero di questi sia pari, integrato da un consulente nominato dal giudice istruttore con ordinanza.
2. All’arbitrato si applicano gli articoli 456, 457, 827 e seguenti del codice di procedura civile.