Art. 602 Codice Navigazione Arbitrato dei consulenti tecnici

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Le parti possono d’accordo chiedere al giudice istruttore che la decisione sia rimessa a un collegio arbitrale composto dai consulenti nominati d’ufficio, e, qualora il numero di questi sia pari, integrato da un consulente nominato dal giudice istruttore con ordinanza.

2. All’arbitrato si applicano gli articoli 456, 457, 827 e seguenti del codice di procedura civile.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.