Art. 593 Codice Navigazione Termini per comparire
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Si applicano i termini di comparizione fissati dall’articolo 313 del codice di procedura civile.
1. Si applicano i termini di comparizione fissati dall’articolo 313 del codice di procedura civile.
Testo in vigore dal 21 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.
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