Art. 587 Codice Navigazione Foro della pubblica amministrazione
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Ai giudizi avanti i comandanti di porto non si applicano le disposizioni relative al foro della pubblica amministrazione.
1. Ai giudizi avanti i comandanti di porto non si applicano le disposizioni relative al foro della pubblica amministrazione.
Testo in vigore dal 21 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.
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