Art. 451 Codice Navigazione Sostituibilità della nave
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Se il trasporto ha per oggetto cose determinate, il vettore, in mancanza di espresso divieto, ha facoltà di sostituire la nave designata con altra nave della medesima classe, idonea a compiere il trasporto senza ritardo.