Art. 451 Codice Navigazione Sostituibilità della nave

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Se il trasporto ha per oggetto cose determinate, il vettore, in mancanza di espresso divieto, ha facoltà di sostituire la nave designata con altra nave della medesima classe, idonea a compiere il trasporto senza ritardo.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.