Art. 4 Codice Navigazione Navi e aeromobili italiani in località non soggette alla sovranità di alcuno stato

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Le navi italiane in alto mare e gli aeromobili italiani in luogo o spazio non soggetto alla sovranità di alcuno Stato sono considerati come territorio italiano.(43)

Testo in vigore dal 13 aprile 1990

Note di aggiornamento

Aggiornamento (43)

Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha disposto (con l’art. 8, comma 1, lettera a)) che durante il periodo di temporanea abilitazione alla navigazione ed all’uso della bandiera italiana la nave è considerata italiana ai fini di cui al presente articolo.
Ha inoltre disposto (con l’art. 14, comma 1, lettera a)) che durante il periodo di sospensione temporanea dell’abilitazione alla navigazione ed all’uso della bandiera la nave non è considerata italiana ai fini di cui al presente articolo.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.