Art. 393 Codice Navigazione Responsabilità per le operazioni commerciali

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Il comandante deve seguire, nei limiti stabiliti dal contratto di noleggio, le istruzioni del noleggiatore sull’impiego commerciale della nave e rilasciare le polizze di carico alle condizioni da lui indicate.

2. Il noleggiante non è responsabile verso il noleggiatore per le obbligazioni assunte dal comandante in dipendenza delle predette operazioni, e per le colpe commerciali del comandante e degli altri componenti dell’equipaggio in dipendenza delle operazioni medesime.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.