Art. 382 Codice Navigazione Scadenza del contratto

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Salvo espresso consenso del locatore, il contratto non s’intende rinnovato, ancorché, spirato il termine stabilito, il conduttore conservi la detenzione della nave.

2. Nel caso di ritardo nella riconsegna per fatto del conduttore, per un periodo non eccedente la decima parte della durata del contratto, non si fa luogo a liquidazione di danni, ma al locatore, per il periodo di tempo eccedente la durata del contratto, è dovuto un corrispettivo in misura doppia di quella stabilita nel contratto stesso.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.