Art. 262 Codice Navigazione Ipoteca della nave
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. La deliberazione di ipotecare la nave deve essere presa con la maggioranza di sedici carati. Se la maggioranza non raggiunge i sedici carati, l’ipoteca non può essere costituita senza l’autorizzazione data dal tribunale con decreto, sentiti i dissenzienti.