Art. 225 Codice Navigazione Concessione di servizi

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. I servizi pubblici di linea per trasporto di persone o di cose sono esercitati per concessione.

2. È parimenti necessaria la concessione per l’esercizio dei servizi pubblici di rimorchio e di quelli di traino con mezzi meccanici.

3. I diritti e gli obblighi del concessionario, i mezzi tecnici di cui questi deve essere fornito, le tariffe e le altre condizioni del servizio, e l’eventuale prestazione di una cauzione sono stabiliti nella relativa convenzione.

4. Le norme relative alle concessioni previste nel presente articolo sono stabilite dal regolamento.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.