Art. 22 Codice Navigazione Ispettorati compartimentali
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Agli effetti dell’ordinamento amministrativo della navigazione interna il territorio del Regno è diviso in zone.
2. A ciascuna zona è preposto un ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.