Art. 22 Codice Navigazione Ispettorati compartimentali

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Agli effetti dell’ordinamento amministrativo della navigazione interna il territorio del Regno è diviso in zone.

2. A ciascuna zona è preposto un ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.