Art. 205 Codice Navigazione Atti di stato civile compilati a bordo
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Gli atti di stato civile compilati a bordo delle navi devono essere iscritti sul ruolo di equipaggio.
2. Delle circostanze che hanno dato luogo alla compilazione degli atti, nonché dell’avvenuta iscrizione dei medesimi sul ruolo di equipaggio, deve essere fatta menzione nel giornale generale e di contabilità.