Art. 205 Codice Navigazione Atti di stato civile compilati a bordo

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Gli atti di stato civile compilati a bordo delle navi devono essere iscritti sul ruolo di equipaggio.

2. Delle circostanze che hanno dato luogo alla compilazione degli atti, nonché dell’avvenuta iscrizione dei medesimi sul ruolo di equipaggio, deve essere fatta menzione nel giornale generale e di contabilità.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.