Art. 200 Codice Navigazione Polizia esercitata dalle navi da guerra

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. In alto mare, nel mare territoriale, e nei porti esteri dove non sia un’autorità consolare, la polizia sulle navi mercantili nazionali è esercitata dalle navi da guerra italiane.

2. A tal fine, i comandanti delle navi da guerra possono richiedere alle navi mercantili informazioni di qualsiasi genere, nonché procedere a visita delle medesime e ad ispezione delle carte e dei documenti di bordo; in caso di gravi irregolarità possono condurre le navi predette per gli opportuni provvedimenti in un porto dello Stato, o nel porto estero più vicino in cui risieda un’autorità consolare.

3. Nei porti ove risiede un’autorità consolare le navi da guerra italiane esercitano la polizia, a norma dei comma precedenti, su richiesta dell’autorità medesima.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.