Art. 190 Codice Navigazione Obblighi dell’equipaggio in caso di pericolo
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. I componenti dell’equipaggio devono cooperare alla salvezza della nave, delle persone imbarcate e del carico fino a quando il comandante abbia dato l’ordine di abbandonare la nave.