Art. 166 Codice Navigazione Attribuzioni del Registro e dell’ispettorato compartimentale per l’accertamento della navigabilità

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Alle visite ed ispezioni per l’accertamento e il controllo delle condizioni di navigabilità, di cui alle lettere a, b, c dell’articolo 164, nonché all’assegnazione della linea di massimo carico, provvede il Registro italiano navale, nei casi e con le modalità stabilite da leggi e da regolamenti.

2. L’ispettorato compartimentale provvede alle visite ed ispezioni delle navi della navigazione interna per le quali non sia obbligatoria la classificazione.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.