Art. 166 Codice Navigazione Attribuzioni del Registro e dell’ispettorato compartimentale per l’accertamento della navigabilità
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Alle visite ed ispezioni per l’accertamento e il controllo delle condizioni di navigabilità, di cui alle lettere a, b, c dell’articolo 164, nonché all’assegnazione della linea di massimo carico, provvede il Registro italiano navale, nei casi e con le modalità stabilite da leggi e da regolamenti.
2. L’ispettorato compartimentale provvede alle visite ed ispezioni delle navi della navigazione interna per le quali non sia obbligatoria la classificazione.