Art. 163 Codice Navigazione Cancellazione della nave dal registro di iscrizione

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. La nave è cancellata dal registro d’iscrizione quando:
a) è perita o si presume perita;
b) è stata demolita;
c) ha perduto i prescritti requisiti di nazionalità;
d) è stata iscritta in un registro straniero, salvo il caso che risulti in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo nudo.

2. La nave maggiore è cancellata dalla matricola anche quando ne è stata effettuata l’iscrizione nei registri delle navi minori e dei galleggianti. La nave minore è cancellata dal registro, quando è stata iscritta nella matricola delle navi maggiori. Le navi marittime e quelle della navigazione interna sono inoltre cancellate dai relativi registri quando siano state iscritte, rispettivamente, nei registri delle navi della navigazione interna e in quelli delle navi marittime.

3. All’atto della cancellazione l’autorità ritira i documenti di bordo, quando non vi abbia già provveduto a norma degli articoli precedenti.

Testo in vigore dal 6 luglio 1989

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.