Art. 1286 Codice Navigazione Iscrizione di navi e galleggianti della navigazione interna

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. I proprietari di navi o galleggianti della navigazione interna devono presentare all’ispettorato di porto, entro un anno dall’entrata in vigore del codice, domanda di iscrizione nei registri delle navi e dei galleggianti, corredata dei documenti prescritti dal regolamento.

2. L’ispettorato di porto rilascia al richiedente un certificato provvisorio che abilita la nave o il galleggiante alla navigazione.
Il periodo di validità di tale certificato è stabilito dal ministro per le comunicazioni.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.