Art. 1280 Codice Navigazione Iscrizione del personale della navigazione interna

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Coloro che esercitano la professione della navigazione interna devono presentare all’ispettorato di porto, entro sei mesi dall’entrata in vigore del codice, domanda di iscrizione nelle matricole, corredata dai documenti stabiliti dal regolamento, nonché da una dichiarazione dell’armatore, nella quale sia attestato da quanto tempo il richiedente esercita alle sue dipendenze la professione anzidetta e con quali mansioni. Il richiedente stesso può altresì presentare analoghe dichiarazioni relative al servizio precedentemente prestato presso altri armatori.

2. L’ispettorato di porto rilascia al richiedente un certificato provvisorio che lo abilita all’esercizio della navigazione interna.
Il periodo di validità di tale certificato è stabilito dal ministro per le comunicazioni.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.