Art. 1278 Codice Navigazione Contributi dello Stato per il pilotaggio

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Nel caso di pilotaggio obbligatorio, quando i proventi non siano sufficienti al mantenimento di una corporazione di piloti, il ministro per le comunicazioni può concedere un assegno annuo a carico del bilancio del suo ministero.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.