Art. 1233 Codice Navigazione Omessa assicurazione di dipendenti

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. L’esercente dell’aeromobile, che omette di contrarre a favore dei propri dipendenti l’assicurazione prevista nell’articolo 935 o che non mantiene in vigore il relativo contratto, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l’ammenda fino a lire diecimila.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.