Art. 1183 Codice Navigazione Inosservanze relative alla demolizione di nave o di aeromobile

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Il proprietario della nave o del galleggiante, che senza giustificato motivo non esegue nel termine stabilito nell’articolo 161 l’ordine dell’autorità marittima o di quella preposta all’esercizio della navigazione interna di riparare, di destinare ad altro uso o di demolire la nave o il galleggiante, è punito con l’ammenda da lire trecento a cinquemila.

2. Chiunque demolisce una nave o un galleggiante nazionali ovvero demolisce o smantella un aeromobile nazionale, senza l’autorizzazione prescritta negli articoli 160 o 759, è punito con la sanzione amministrativa da euro cinquantuno a cinquecentosedici.

Testo in vigore dal 21 ottobre 2005

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.