Art. 1134 Codice Navigazione Pene accessorie

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. La condanna per i delitti previsti negli articoli 1127, 1128, 1131, ovvero per alcuno dei delitti previsti nel capo III del titolo VII del libro II del codice penale, in relazione ad uno dei documenti indicati nell’articolo 1126 di questo codice, importa l’interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.