Art. 1131-bis Codice Navigazione

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. La contraffazione, l’alterazione o lo spostamento abusivo delle marche di bordo libero sono punite, se il fatto non costituisce un più grave reato, a norma dell’articolo 469 del Codice penale.(11)

Testo in vigore dal 20 luglio 1962

Note di aggiornamento

Aggiornamento (11)

La L. 5 giugno 1962, n. 616, ha disposto (con l’art. 36, comma 1) che “Le disposizioni della presente legge che richiedono, per la loro applicazione, l’emanazione di particolari norme regolamentari, non entrano in vigore fino a quando dette norme non sono emanate.”

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.