Art. 1128 Codice Navigazione Uso di atto falso

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di uno degli atti falsi previsti nell’articolo 1127 soggiace alla pena ivi stabilita, ridotta di un terzo.

2. Si applica il secondo comma dell’articolo 489 del codice penale.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.