Art. 1128 Codice Navigazione Uso di atto falso
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di uno degli atti falsi previsti nell’articolo 1127 soggiace alla pena ivi stabilita, ridotta di un terzo.
2. Si applica il secondo comma dell’articolo 489 del codice penale.