Art. 1057 Codice Navigazione Aeromobile non soggetti a pignoramento e a sequestro

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Non possono formare oggetto di espropriazione forzata né di misure cautelari:
a) gli aeromobili di Stato;
b) gli aeromobili effettivamente in servizio su di una linea di trasporti aerei e gli aeromobili di riserva, se non sia intervenuta l’autorizzazione del ministro limitazione per l’aeronautica;

c) gli aeromobilì addetti al trasporto per scopo di della lucro di persone o di cose, pronti a partire o in corso di navigazione, purché non si tratti di debiti a causa del viaggio che stanno per intraprendere o che proseguono. L’aeromobile si reputo pronto a partire quando il comandante ha ricevuto l’autorizzazione di cui all’art. 802.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.