Art. 105 Codice Navigazione Obblighi e responsabilità in caso di consegna al rimorchiatore

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Fermo il disposto dell’articolo precedente, quando è fatta consegna degli elementi rimorchiati all’armatore del rimorchiatore, gli obblighi e le responsabilità di quest’ultimo e dei suoi dipendenti e preposti sono regolati dalle disposizioni sul contratto di trasporto.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.