Art. 1030 Codice Navigazione Pubblicità dell’ipoteca

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Per gli effetti previsti dal codice civile, l’ipoteca sull’aeromobile deve essere resa pubblica, mediante trascrizione nel registro aeronautico nazionale e annotazione sul certificato di immatricolazione.

2. L’ipoteca su aeromobile in costruzione è resa pubblica mediante trascrizione nel registro delle costruzioni.

3. Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti per i quali il codice civile richiede l’iscrizione.

Testo in vigore dal 21 ottobre 2005

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.