Art. 1024 Codice Navigazione Privilegi sulle cose caricate
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Sono privilegiati sulle cose caricate:
1° le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell’interesse comune dei creditori per atti conservativi sulle cose o per il processo di esecuzione;
2° i diritti doganali dovuti sulle cose nel luogo di consegna;
3° le indennità ed i compensi per assistenza e salvataggio;
4° i crediti derivanti dal contratto di trasporto, comprese le spese di scaricazione ed il fitto dei magazzini nei quali le cose scaricate sono depositate.