Art. 1024 Codice Navigazione Privilegi sulle cose caricate

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Sono privilegiati sulle cose caricate:
1° le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell’interesse comune dei creditori per atti conservativi sulle cose o per il processo di esecuzione;
2° i diritti doganali dovuti sulle cose nel luogo di consegna;
3° le indennità ed i compensi per assistenza e salvataggio;
4° i crediti derivanti dal contratto di trasporto, comprese le spese di scaricazione ed il fitto dei magazzini nei quali le cose scaricate sono depositate.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.