Art. 1021 Codice Navigazione Rinvio
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Alle assicurazioni contro i rischi della navigazione aerea si applicano, per quanto non è disposto dal presente titolo, le disposizioni del titolo delle assicurazioni della parte prima, ad eccezione degli articoli 515 secondo comma, 527, 538.