Art. 55-bis Codice Nautica Sanzioni per danno ambientale

Codice della nautica da diporto – D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171

1. Le sanzioni di cui agli articoli 53, 53-bis, 53-ter, 53-quater, 54 e 55 sono aumentate da un terzo alla metà nel caso in cui dalle violazioni ivi previste è derivato danno o pericolo di danno all’ambiente, salvo che il fatto costituisca reato.

2. In caso di danno o pericolo di danno all’ambiente è sempre disposta la revoca della patente nautica, e, nei casi di maggiore gravità, è disposto il sequestro dell’unità da diporto.

Testo in vigore dal 13 febbraio 2018

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.