Art. 49-undecies Codice Nautica Ricovero a secco per piccole imbarcazioni e natanti

Codice della nautica da diporto – D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171

1. Nei beni del demanio marittimo non in regime di concessione di cui all’articolo 28 del codice della navigazione che presentano caratteristiche particolarmente idonee per il ricovero a secco, con provvedimento dell’autorità competente, è regolamentata la disciplina del ricovero a secco di imbarcazioni da diporto fino a 12 metri e di natanti da diporto, garantendone comunque la fruizione pubblica e in conformità con i pertinenti strumenti di pianificazione.

Testo in vigore dal 13 febbraio 2018

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.