Art. 14 Codice Nautica Rinvio

Codice della nautica da diporto – D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171

1. Alla progettazione e costruzione delle navi da diporto si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo I, del codice della navigazione e del libro II, titolo I, del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, parte navigazione marittima.

1-bis. Alla progettazione, costruzione e immissione in commercio delle unità da diporto di cui all’articolo 3, diverse dalle navi da diporto e dalle navi di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.

Testo in vigore dal 13 febbraio 2018

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.