Art. 98 Codice Giustizia Contabile Prova per testimoni

Codice di giustizia contabile – D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174

1. La prova testimoniale è assunta ai sensi del codice di procedura civile e delle relative disposizioni di attuazione.

2. Durante l’escussione del teste, le parti, per il tramite del presidente, possono formulare domande per ulteriormente chiarire gli articoli di prova.

Testo in vigore dal 7 ottobre 2016

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.