Art. 98 Codice Giustizia Contabile Prova per testimoni
Codice di giustizia contabile – D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174
1. La prova testimoniale è assunta ai sensi del codice di procedura civile e delle relative disposizioni di attuazione.
2. Durante l’escussione del teste, le parti, per il tramite del presidente, possono formulare domande per ulteriormente chiarire gli articoli di prova.