Art. 92 Codice Giustizia Contabile Rinvii dell’udienza
Codice di giustizia contabile – D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174
1. L’udienza di discussione della causa ha luogo in un unico giorno e, se necessario, è aggiornata ad una udienza immediatamente successiva.
2. Il presidente, di ufficio in caso di impedimento organizzativo, ovvero su motivata istanza di parte e sentito il pubblico ministero, può rinviarla ad altra data.
3. Il rinvio è disposto con ordinanza a verbale o con decreto.
4. Se il rinvio è disposto d’ufficio prima della data di udienza, di esso è data comunque preventiva comunicazione al pubblico ministero e alle parti, a cura della segreteria della sezione.
5. Il rinvio deliberato a verbale è considerato noto alle parti presenti e a quelle che dovevano comparire.