Art. 92 Codice Giustizia Contabile Rinvii dell’udienza

Codice di giustizia contabile – D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174

1. L’udienza di discussione della causa ha luogo in un unico giorno e, se necessario, è aggiornata ad una udienza immediatamente successiva.

2. Il presidente, di ufficio in caso di impedimento organizzativo, ovvero su motivata istanza di parte e sentito il pubblico ministero, può rinviarla ad altra data.

3. Il rinvio è disposto con ordinanza a verbale o con decreto.

4. Se il rinvio è disposto d’ufficio prima della data di udienza, di esso è data comunque preventiva comunicazione al pubblico ministero e alle parti, a cura della segreteria della sezione.

5. Il rinvio deliberato a verbale è considerato noto alle parti presenti e a quelle che dovevano comparire.

Testo in vigore dal 7 ottobre 2016

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.