Art. 84 Codice Giustizia Contabile Riunione delle cause

Codice di giustizia contabile – D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174

1. Quando più giudizi relativi alla stessa causa ovvero relativi a cause connesse per l’oggetto o per il titolo pendono davanti ad una stessa sezione, il presidente, anche d’ufficio, con decreto ne può ordinare la trattazione nella medesima udienza.

2. Il collegio decide sulla riunione dei giudizi.

Testo in vigore dal 31 ottobre 2019

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.