Art. 66 Codice Giustizia Contabile Atti interruttivi della prescrizione

Codice di giustizia contabile – D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174

1. Con l’invito a dedurre ai sensi dell’articolo 67, comma 8, ovvero con formale atto di costituzione in mora ai sensi degli articoli 1219 e 2943 del codice civile, il termine quinquennale di prescrizione può essere interrotto per una sola volta.

2. A seguito dell’interruzione di cui al comma 1, al tempo residuo per raggiungere l’ordinario termine di prescrizione quinquennale si aggiunge un periodo massimo di due anni; il termine complessivo di prescrizione non può comunque eccedere i sette anni dall’esordio dello stesso.

3. Il termine di prescrizione è sospeso per il periodo di durata del processo.

Testo in vigore dal 7 ottobre 2016

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.