Art. 54 Codice Giustizia Contabile Apertura del procedimento istruttorio

Codice di giustizia contabile – D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174

1. Il procuratore regionale, a seguito di notizia di danno, comunque acquisita, ove non ritenga di provvedere alla sua immediata archiviazione per difetto dei requisiti di specificità e concretezza o per manifesta infondatezza, dispone l’apertura di un procedimento istruttorio ed assegna, secondo criteri oggettivi e predeterminati, la trattazione del relativo fascicolo.

1-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 57, il procuratore regionale non comunica al soggetto denunciante le proprie determinazioni in ordine all’eventuale apertura del procedimento istruttorio.

Testo in vigore dal 31 ottobre 2019

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.