Art. 29 Codice Giustizia Contabile Procura alle liti

Codice di giustizia contabile – D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174

1. Per la procura alle liti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 83 e 182 del codice di procedura civile.

1-bis. La procura alle liti, contenente comunque l’elezione di domicilio, nella fase preprocessuale si rilascia in calce o a margine dell’invito o delle deduzioni di cui al comma 1 dell’articolo 67 e ha effetto anche per la fase del giudizio instaurato con atto di citazione di cui all’articolo 86.

Testo in vigore dal 31 ottobre 2019

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.