Art. 219 Codice Giustizia Contabile Norma finanziaria

Codice di giustizia contabile – D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174

1. Le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione del presente codice nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Testo in vigore dal 7 ottobre 2016

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.