Art. 219 Codice Giustizia Contabile Norma finanziaria
Codice di giustizia contabile – D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174
1. Le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione del presente codice nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.