Art. 205 Codice Giustizia Contabile Sospensione dell’esecuzione di sentenza impugnata per revocazione

Codice di giustizia contabile – D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174

1. Il ricorso per revocazione non sospende l’esecuzione della sentenza impugnata. Tuttavia, su istanza di parte e qualora dall’esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, il collegio può disporre in camera di consiglio, sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.

2. Per il procedimento si applica l’articolo 190, comma 6.

Testo in vigore dal 7 ottobre 2016

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.