Art. 168 Codice Giustizia Contabile Deposito della sentenza
Codice di giustizia contabile – D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174
1. La sentenza è depositata in segreteria entro quindici giorni dalla pronuncia, salvo quanto previsto dall’articolo 167, comma 1. La segreteria ne dà immediata comunicazione alle parti.