Art. 166 Codice Giustizia Contabile Consulente tecnico

Codice di giustizia contabile – D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174

1. Se la natura della controversia lo richiede, il giudice, in qualsiasi momento, nomina uno o più consulenti tecnici ai sensi dell’articolo 97.

2. Il consulente può essere autorizzato a riferire verbalmente e in tal caso le sue dichiarazioni sono integralmente raccolte a verbale.

Testo in vigore dal 7 ottobre 2016

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.