Art. 117 Codice Giustizia Contabile Riproposizione di questione in caso di motivato dissenso

Codice di giustizia contabile – D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174

1. La sezione giurisdizionale di appello che ritenga di non condividere un principio di diritto di cui debba fare applicazione, già enunciato dalle sezioni riunite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione dell’impugnazione.

Testo in vigore dal 7 ottobre 2016

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.