Art. 117 Codice Giustizia Contabile Riproposizione di questione in caso di motivato dissenso
Codice di giustizia contabile – D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174
1. La sezione giurisdizionale di appello che ritenga di non condividere un principio di diritto di cui debba fare applicazione, già enunciato dalle sezioni riunite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione dell’impugnazione.