Art. 112 Codice Giustizia Contabile Casi di correzione di errori materiali

Codice di giustizia contabile – D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174

1. Le sentenze e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo.

2. L’ordinanza di correzione è notificata alle altre parti a cura del ricorrente. A seguito della notifica la sentenza è ordinariamente impugnabile relativamente alle parti corrette.

3. Nel caso di sentenze che siano state impugnate in appello, la correzione può essere devoluta in gravame ed effettuata dal giudice dell’appello.

Testo in vigore dal 7 ottobre 2016

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.