Art. 100 Codice Giustizia Contabile Decisione del collegio

Codice di giustizia contabile – D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174

1. Terminata l’udienza di discussione il collegio giudicante, in camera di consiglio, pronuncia la sentenza.

2. La sentenza è depositata in segreteria entro sessanta giorni dalla conclusione della camera di consiglio nella quale è stata deliberata.

Testo in vigore dal 7 ottobre 2016

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.