Art. 100 Codice Giustizia Contabile Decisione del collegio
Codice di giustizia contabile – D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174
1. Terminata l’udienza di discussione il collegio giudicante, in camera di consiglio, pronuncia la sentenza.
2. La sentenza è depositata in segreteria entro sessanta giorni dalla conclusione della camera di consiglio nella quale è stata deliberata.